L’emotrasfusione
è un trattamento sanitario volontario che non rientra tra quelli
obbligatori (TSO). “Costituisce una pratica terapeutica non esente
da rischi” e “necessita pertanto del consenso informato del
ricevente” che - preferendo ai rischi dell’emotrasfusione
quelli di eventuali alternative – puo’ legittimamente rifiutarlo.
II.
alcune
situazioni cliniche si possono risolvere con successo solo mediante
trasfusione di sangue omologo. I pericoli connessi alla trasfusione
di sangue, tuttavia, anche in caso di prestato consenso, pongono
all’operatore il dovere di prendere in considerazione misure
alternative ogni volta che sia possibile.
III.
il
rifiuto del trattamento emotrasfusionale, che puo’ essere motivato
anche da convinzioni religiose,
liberamente espresso da paziente adulto e cosciente, e’ del tutto
legittimo.
Indipendentemente dai motivi per cui un
paziente rifiuti l’emotrasfusione, il medico deve desistere da
qualsiasi atto diagnostico e curativo rifiutato, non essendo
consentito alcun trattamento contro la volontà del paziente, anche
in caso di concreto pericolo divita.
IV.
Il
rifiuto del paziente adulto e cosciente, al pari del consenso, può
essere revocato in qualsiasi momento e non cessa la propria
efficacia in caso di sopravvenuta perdita di coscienza per
anestesia, anemizzazione o altra causa.
L’accettazione
del rifiuto non è in conflitto con il dovere etico del medico di
preservare l’integrità della persona, quale soggetto capace di
autodeterminarsi anche in ragione delle proprie
convinzioni.
V.
L’esecuzione
coatta o all’insaputa e quindi fraudolenta di sangue, eseguita
contro il volere del paziente, costituisce atto eticamente
riprovevole, deontologicamente scorretto e
antigiuridico.
VI. Il
sanitario o l’equipe chirurgica devono esplicitare al paziente la
propria disponibilità - in un intervento programmato - ad accettare
la limitazione imposta dal rifiuto emotrasfusionale; in tal caso,
gli stessi dovranno
pianificare assieme al paziente,
la
cura ottimale informandolo dei rischi ad essa connessi.
L’Accettazione del rifiuto del paziente all’emotrasfusione impone
agli operatori di astenersi dal trasfondere sangue omologo per
qualsiasi sopravvenuta evenienza intraoperatoria o di degenza, anche
in caso di evento emorragico imprevisto ed
imprevedibile.
VII.
Programmare
un intervento senza informare il paziente che l'equipe sanitaria non
ha accettato
completamente il limite posto dal suo rifiuto emotrasfusionale,
confidando che in stato di necessità o durante la narcosi,
all'insaputa del paziente,
si potrebbe comunque far ricorso all’emotrasfusione rifiutata, è
deontologicamente ed eticamente inaccettabile, irrispettoso dei
diritti della persona e quindi illecito.
VIII.
In
caso di paziente di maggiore età, giunto in stato di incoscienza o
che comunque non sia in grado di esprimere il proprio consenso o
dissenso all’emotrasfusione, l’operatore deve prendere in debita
considerazione eventuali segnali, documenti o attestati di volontà
che inequivocabilmente ne comprovino la motivata e non futile
contrarietà all’emotrasfusione, tenendone debitamente conto ai fini
della decisione, che dovrà comunque essere esaurientemente motivata
in cartella clinica.
La
conforme opinione dei congiunti
ha
solo un significato di testimomianza rafforzativa della documentata
espressione di rifiuto da parte del paziente mentre il loro
dissenso, ove faccia difetto qualsiasi elemento probatorio della
volonta’ del paziente, non può essere preso in
considerazione.
A)
I
genitori che rifiutano l’emotrasfusione per i figli rappresentano il
problema terapeutico più difficile. I genitori hanno diritto ad
esprimere per i figli il consenso o il dissenso alle cure proposte o
la preferenza ad accettare i rischi delle alternative rispetto a
quelli delle emotasfusioni.
E’
necessario manifestare sempre il dovuto rispetto per tale diritto
dei genitori.
Benché
le
emotrasfusioni
non siano esenti da rischi per il ricevente, la giurisprudenza
italiana pone il benessere del bambino tra i beni tutelati di
primaria importanza..
In
caso di manifestato e ribadito dissenso dei genitori
all’emotrasfusione al figlio minore, il medico, ove la ritenesse
indispensabile alla tutela della vita e dell’integrità del paziente,
dovrà
adire il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni che spesso
rilasciano provvedimenti d’urgenza per consentire l’emotrasfusione
salvavita al minore.
B)
IL
sanitario
che
ritiene di non dover rispettare il rifiuto dei genitori
all’emotrasfusione sul minore, ha il dovere di informare i genitori
di avere inoltrato alla Direzione Sanitaria Ospedaliera richiesta
di istanza al giudice
tutelare o al tribunale dei minori volta a limitare o sospendere
temporaneamente la loro potestà genitoriale. Nell’ipotesi di
assoluta emergenza, qualora il medico reputi i tempi giudiziari
incompatibili con la salvaguardia della vita del piccolo paziente,
egli e’ libero di agire secondo i dettami della propria coscienza.
Il Sanitario o la Direzione Ospedaliera, in caso di ricorso
all’autorità giudiziaria, dovranno avvisare i genitori della
possibilità di opporsi innanzi allo stesso giudice alla
richiesta
di
sospensione della potestà genitoriale.
C)
In ogni caso il minore dovrebbe essere affidato ad una equipe
preparata ad operare nel rispetto del rifiuto emotrasfusionale,
specialmente se la trasfusione, pur indicata, non risulta
urgente.